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Italian Citizenship Case

Cittadinanza per discendenza

Cittadinanza italiana per discendenza: requisiti aggiornati al 2026

La cittadinanza italiana per discendenza non dipende più soltanto dalla presenza di un avo italiano. Per chi è nato all'estero ed è già cittadino di un altro Stato, la riforma entrata in vigore nel 2025 ha introdotto nuovi limiti e richiede, salvo le situazioni transitorie, un legame qualificato con l'Italia. Questa guida espone le regole vigenti nel 2026, le date che determinano quale disciplina si applica e i documenti utili a una prima verifica.

Revisionato da Studio Legale Davì

Ultimo aggiornamento

La regola di base dello iure sanguinis

L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini italiani. Questa è però soltanto la regola di partenza: dal 2025 l'articolo 3-bis della stessa legge ne limita gli effetti per chi è nato all'estero ed è in possesso di un'altra cittadinanza.

Nel procedimento di riconoscimento bisogna però dimostrare la continuità della trasmissione anello per anello. Occorre verificare che l'avo fosse cittadino italiano; che non avesse perso la cittadinanza prima della nascita del figlio o della figlia attraverso cui prosegue la linea; che ogni rapporto di filiazione sia provato con atti di stato civile validi; che nessun ascendente abbia rinunciato alla cittadinanza interrompendo la catena; e che gli atti stranieri siano legalizzati o apostillati, quando richiesto, e accompagnati da traduzione conforme.

Il Ministero degli Affari Esteri indica questi controlli come passaggi essenziali della procedura. La naturalizzazione straniera dell'avo è particolarmente importante: bisogna confrontarne la data con quella di nascita del discendente successivo.

Che cosa è cambiato con la riforma del 2025

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, ha inserito l'articolo 3-bis nella legge n. 91/1992. Il testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede che chi è nato all'estero ed è in possesso di un'altra cittadinanza sia considerato, in linea generale, come non avente mai acquistato automaticamente la cittadinanza italiana, salvo che ricorra una delle eccezioni previste dalla norma.

Per le nuove domande le due condizioni principali sono queste. Un genitore o un nonno possiede, oppure possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana. Oppure un genitore o adottante ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi, dopo avere acquistato la cittadinanza italiana e prima della nascita o dell'adozione del figlio.

Non basta quindi che un genitore o un nonno sia o sia stato italiano: nella prima ipotesi la legge richiede il possesso esclusivo della cittadinanza italiana. Nella seconda, residenza, durata e collocazione temporale devono essere documentate con precisione.

Le nuove limitazioni valgono anche per chi è nato prima del 2025?

Sì. Secondo il testo dell'articolo 3-bis, le nuove condizioni riguardano anche le persone nate all'estero prima dell'entrata in vigore della riforma, se possiedono un'altra cittadinanza e non rientrano nelle eccezioni previste.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 63 del 2026, ha dichiarato non fondate le principali questioni esaminate sull'applicazione della nuova disciplina anche alle situazioni anteriori. La sentenza va letta insieme alle specifiche eccezioni transitorie e non consente di valutare automaticamente l'esito di ogni singolo caso.

Quali domande restano regolate dalla disciplina precedente

La normativa applicabile al 27 marzo 2025 continua a operare, in sintesi, quando la domanda amministrativa, completa della documentazione necessaria, è stata presentata al consolato o al Comune entro le ore 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025; quando la domanda è stata presentata nel giorno di un appuntamento che l'ufficio competente aveva comunicato all'interessato entro lo stesso termine; quando la domanda giudiziale è stata proposta entro le ore 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025; oppure quando lo stato di cittadino era già stato riconosciuto nel rispetto della normativa allora applicabile.

La data di una semplice richiesta, di una prenotazione o dell'invio di documenti non sempre equivale alla presentazione valida della domanda. Occorre ricostruire esattamente le comunicazioni dell'ufficio e la documentazione depositata.

La discendenza da un bisnonno italiano è ancora sufficiente?

Non necessariamente. Dopo la riforma, la sola esistenza di un bisnonno o di un avo italiano più remoto non basta, per le nuove domande, a soddisfare l'articolo 3-bis.

Una discendenza più lontana può restare rilevante per ricostruire la catena storica, ma il richiedente nato all'estero e in possesso di un'altra cittadinanza deve anche rientrare in una delle eccezioni previste dalla legge. Per esempio, può essere decisivo che un genitore o un nonno abbia avuto esclusivamente la cittadinanza italiana, oppure che un genitore abbia maturato il periodo qualificato di residenza in Italia.

Come incide la naturalizzazione dell'avo

La naturalizzazione in uno Stato straniero deve essere esaminata in base alla legge vigente nel momento in cui è avvenuta.

In termini generali, se l'avo perse la cittadinanza italiana prima della nascita del discendente attraverso cui dovrebbe proseguire la linea, la trasmissione può risultare interrotta. Se invece il figlio era già nato mentre l'avo conservava la cittadinanza italiana, l'analisi prosegue sulla generazione successiva.

Non è prudente applicare questa regola senza controllare la data esatta della naturalizzazione, la data di nascita del discendente, la normativa italiana allora vigente, gli eventuali effetti sui figli minorenni e le convenzioni internazionali eventualmente applicabili.

Le linee materne anteriori al 1948

Quando la linea passa attraverso una donna italiana il cui figlio è nato prima del 1° gennaio 1948, il riconoscimento non segue normalmente la procedura consolare ordinaria. La questione viene fatta valere davanti al giudice sulla base del principio di uguaglianza tra uomo e donna affermato dalla Costituzione e sviluppato dalla giurisprudenza.

La sentenza n. 63 del 2026 richiama, per queste linee, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4466 del 2009. Anche un caso 1948, tuttavia, deve oggi essere esaminato alla luce dell'articolo 3-bis e delle relative disposizioni transitorie.

I figli minorenni nati all'estero

La riforma ha introdotto una procedura di acquisto per beneficio di legge per il figlio minore di un cittadino italiano per nascita. In base al testo vigente, i genitori o il tutore devono dichiarare la volontà di acquisto e deve ricorrere una delle condizioni previste: dopo la dichiarazione, il minore risiede legalmente in Italia per almeno due anni continuativi; oppure la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita o dalla successiva data in cui viene stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

Il termine originario di un anno è stato portato a tre anni dall'articolo 1, comma 513, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Esiste inoltre una disciplina transitoria per chi era minorenne il 24 maggio 2025 ed è figlio di un cittadino per nascita rientrante nelle ipotesi transitorie dell'articolo 3-bis. Il termine per la dichiarazione, inizialmente fissato al 31 maggio 2026, è stato prorogato alle ore 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2029 dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.

La procedura per i minori non deve essere confusa con il riconoscimento automatico della cittadinanza per discendenza: presupposti, dichiarazioni e decorrenza richiedono una verifica separata.

Quali documenti servono per una prima verifica

Prima di iniziare una procedura è utile raccogliere almeno: l'estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano; i certificati di nascita, matrimonio e morte di ogni persona nella linea; il certificato di naturalizzazione o l'attestazione di mancata naturalizzazione dell'avo; gli eventuali atti di rinuncia alla cittadinanza; la documentazione sulle altre cittadinanze possedute da genitori e nonni; il certificato storico di residenza in Italia del genitore, quando si invoca il requisito dei due anni; la prova della domanda, dell'appuntamento o del ricorso presentato entro il 27 marzo 2025, se si invoca la disciplina transitoria; e i provvedimenti di riconoscimento, adozione o rettifica degli atti, se presenti.

Il Ministero degli Affari Esteri segnala, a titolo esemplificativo, certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia e certificati di non iscrizione nelle liste elettorali per dimostrare il possesso esclusivo della cittadinanza italiana. Il documento concretamente idoneo dipende però dallo Stato che lo rilascia e dalla storia personale dell'ascendente.

Dove si presenta la domanda

Per la procedura amministrativa la competenza dipende normalmente dalla residenza: chi risiede all'estero si rivolge all'ufficio consolare italiano territorialmente competente, mentre chi risiede legalmente in Italia presenta la domanda al Comune di residenza.

Le controversie giudiziali seguono regole proprie di competenza. La presenza di una linea materna anteriore al 1948, un diniego o una questione sulla disciplina transitoria non significa automaticamente che il ricorso sia ammissibile o conveniente.

Come capire se il proprio caso è ancora ammissibile

Una prima verifica dovrebbe rispondere, nell'ordine: chi è l'avo italiano e quando è nato; se si è naturalizzato all'estero e in quale data; se la cittadinanza si è trasmessa senza interruzioni a ogni nascita; se la linea comprende una donna con un figlio nato prima del 1° gennaio 1948; se il richiedente è nato all'estero e possiede un'altra cittadinanza; se un genitore o un nonno possiede, o possedeva alla morte, soltanto la cittadinanza italiana; se un genitore ha risieduto in Italia per due anni continuativi nel periodo richiesto dalla legge; se era già stata presentata una domanda amministrativa o giudiziale entro il 27 marzo 2025; e se sono coinvolti figli minorenni per i quali può essere resa una dichiarazione entro un termine specifico.

Solo dopo avere ricostruito date, cittadinanze e documenti è possibile distinguere tra procedura consolare, procedura comunale, eventuale azione giudiziale o assenza dei requisiti.

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